La figura obbligatoria del Tecnico Manutentore Qualificato di sistemi antincendio è stata introdotta con il DM 01/09/2021. Secondo la norma UNI11473 (Allegati 1 e 2) sono stati stabiliti i requisiti professionali e formativi di questa figura regolamentata e i criteri che il Manutentore qualificato deve rispettare per effettuare gli interventi di manutenzione, controllo e sorveglianza.
La norma UNI 11473 si rivolge ad installatori e manutentori di chiusure resistenti al fuoco (le classiche porte REI) e va a regolamentare il settore; nel contempo introduce in modo chiaro l’obbligo, per posatori e manutentori di chiusure tagliafuoco, ad operare secondo regole precise. Rappresenta una risposta, intanto, alla richiesta normativa contemporanea allora edita (D.M. 10/03/1998) affinché coloro che operano su attrezzature antincendio, quali ad esempio le porte tagliafuoco, siano competenti e qualificati.
- La parte 1 (11473-1) descrive i requisiti per l’effettuazione del servizio di posa in opera (installazione) e/o manutenzione periodica delle porte tagliafuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo; in pratica dice COSA deve essere fatto da installatori e manutentori;
- la parte 2 (11473-2) descrive i requisiti dell’organizzazione (impresa) che svolge l’attività di posa in opera (installazione) e/o manutenzione periodica delle porte tagliafuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo; in pratica dice COME deve essere organizzata l’impresa (Ditta) che effettua tale attività;
- la parte 3 (11473-3), relativa ai requisiti di competenza di installatori e manutentori, indica le caratteristiche di CHI potrà intervenire sulle porte in oggetto per farne l’installazione e la manutenzione periodica, ma è chiaro che deve e dovrà essere una persona formata, informata e che si tiene aggiornata.
Chi esegue tale attività deve soddisfare quanto attualmente previsto dalla Legge:
- idoneità tecnico professionale dei prestatori d’opera e delle imprese appaltatrici – art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- attività di controllo periodico e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato – art. 4 Decreto 01/09/2021;
- rispetto delle norme di buona tecnica, ossia le specifiche tecniche emanate, in Italia, dall’UNI – D.Lgs. 81/2008 All. IX e Legge 14 gennaio 2013, n. 4 art. 6.
Il corso è utile per la formazione di entrambe le seguenti figure, previste dalla Norma:
- Addetto Esecutivo – Livello 2 EQF
- Addetto Responsabile degli interventi – Livello 3 EQF